Servizio Protesti

Il protesto è un atto pubblico che certifica il mancato pagamento o la mancata accettazione di un titolo di credito, come una cambiale o un assegno bancario, postale o circolare. Conosciuto anche come levata di protesto, rappresenta uno strumento legale a disposizione del creditore per tutelare i propri diritti nei confronti del debitore inadempiente.

Nel contesto del diritto italiano, la levata del protesto può essere effettuata solo da pubblici ufficiali abilitati, detti ufficiali levatori: tra questi rientrano l’ufficiale giudiziario, il notaio e, in casi eccezionali, il segretario comunale(qualora sul territorio non siano presenti notai o ufficiali giudiziari disponibili).

Il Notaio Salomoni, attraverso il suo studio notarile per protesti a Cremona e Pavia, è autorizzato alla redazione e gestione dei protesti nonché alla successiva cancellazione di protesti su cambiali o assegni. Offriamo un servizio protesti completo, rivolto sia alla levata dell’atto sia alla successiva riabilitazione del protesto cambiale, con assistenza legale per la presentazione dell’istanza di cancellazione presso il Tribunale.

Se hai bisogno di un notaio per protesti a Cremona o Pavia, contatta il nostro studio notarile specializzato in protesti: offriamo una consulenza chiara e professionale per affrontare al meglio ogni fase, dalla notifica alla cancellazione definitiva del protesto.

IL REGISTRO INFORMATICO PROTESTI E LA PUBBLICITÀ DEL PROTESTO

Affinché abbia validità giuridica, l’atto di protesto deve essere pubblicizzato attraverso l’iscrizione al Registro Informatico dei Protesti (R.I.P.) presso la Camera di Commercio del territorio. Operativamente, gli ufficiali levatori sono tenuti a presentare alla Camera di Commercio competente l’elenco dei soggetti protestati nel corso del mese, entro il primo giorno del mese successivo. A seguire, la Camera di Commercio ne pubblica l’elenco nel Registro informatico entro dieci giorni dalla ricezione.

I protesti iscritti al Registro informatico sono quindi pubblici e consultabili in Camera di Commercio o tramite visura online, a tutela di chi ha rapporti commerciali con il debitore o di chi ha intenzione di stabilirne.

Nel caso degli assegni bancari, il protestato viene inoltre inserito nell'archivio della Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I) con il conseguente divieto di emettere assegni per la durata di sei mesi. L’archivio informatizzato, istituito e gestito dalla Banca d’Italia, garantisce infatti il corretto funzionamento dei pagamenti con assegni e carte di credito.


RIABILITAZIONE DEL PROTESTATO

L’iscrizione di un protesto al Registro informatico ha una durata di cinque anni. Trascorsi i cinque anni, la cancellazione è automatica e non prevede spese a carico del soggetto protestato.

Decorso un anno dalla levata del protesto, il protestato ha però il diritto di richiedere la cancellazione dell’atto in caso di saldo del debito secondo i termini di legge e in assenza di nuovi protesti a suo carico. In questo caso, la cancellazione del protesto è vincolata alla presentazione in Camera di Commercio di un provvedimento di riabilitazione. Quest'ultimo può essere emesso dal tribunale ordinario (o dalla corte d’appello in caso di ricorso per diniego in sede ordinaria) su esplicita richiesta del protestato.

La cancellazione di un protesto dal R.I.P. dispone la concomitante cancellazione da tutte le altre banche dati, compreso l’archivio C.A.I.


DISCIPLINA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTESTO
  • Cambiali: artt. dal 51 al 73 del Regio Decreto (R.D.) 14 dicembre 1933, n. 1669
  • Assegni: artt. dal 45 al 65 Regio Decreto (R.D.) 21 dicembre 1933, n. 1736
  • Pubblicità del protesto a cura della Camera di Commercio e relativa cancellazione dal Registro Informatico Protesti: legge 18 agosto 2000, n. 235

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